top of page
Helio42

La Privacy nelle Investigazioni

Nel settore investigativo, la normativa sulla privacy prevede una disciplina particolare.

Il GDPR e il Codice della Privacy, consentono – in via eccezionale e riservata esclusivamente agli investigatori privati in possesso di Licenza Prefettizia – la possibilità di omettere o posticipare la comunicazione dell’informativa alla persona oggetto dell’indagine.

Questa deroga è ammessa quando la trasmissione immediata dell’informativa potrebbe compromettere l’efficacia o gli esiti dell’attività investigativa.

Base Giuridica

L’attività investigativa privata è soggetta a un particolare regime normativo in materia di protezione dei dati personali, che bilancia il diritto alla privacy con l’esigenza di accertare fatti rilevanti ai fini giudiziari o della tutela di un legittimo interesse, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

L’attività di raccolta e trattamento dei dati personali è quindi legittima se:

  • è svolta sulla base di uno specifico mandato scritto conferito dal cliente;

  • è finalizzata all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria, come previsto dall’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR e dall’art. 2-sexies del Codice Privacy;

  • in ambito di investigazioni difensive, è svolta secondo le disposizioni di cui agli articoli 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.

 

Deroga all’obbligo di informativa

L’obbligo di informare l’interessato sul trattamento dei suoi dati personali può essere differito o escluso in alcune circostanze, al fine di non compromettere le finalità dell’indagine:

  • ai sensi dell’art. 14, paragrafo 5, lettera b) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), quando la comunicazione dell’informativa potrebbe compromettere in modo serio ed effettivo lo scopo dell’attività svolta, ad esempio facendo venire meno la riservatezza necessaria all’indagine;

  • ai sensi dell’art. 2-undecies, comma 1, lett. e) del Codice Privacy, “quando dal loro esercizio può derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni difensive”.

In tal caso l'investigatore, titolare del trattamento dei dati, dovrà formalizzare internamente una specifica procedura per documentare le ragioni che giustificano il differimento dell’informativa.

 

Trattamento di dati giudiziari

Il trattamento di dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza in ambito investigativo privato è consentito è legittimato dall’art. 2-octies del D.lgs. 101/2018, lett. g).

Principi di liceità e proporzionalità

L’investigatore privato, nell’esercizio della propria attività, è tenuto a rispettare i principi di:

  • Necessità: i dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita.

  • Minimizzazione: devono essere trattati solo i dati indispensabili.

  • Trasparenza: anche in caso di deroga all’informativa, l’attività investigativa deve essere documentata e tracciabile.

  • Conservazione: i dati raccolti devono essere conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità investigative, per poi essere eliminati in modo definitivo.

 

Sicurezza del trattamento

I dati trattati nell’ambito delle investigazioni sono custoditi con misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a prevenire accessi non autorizzati, perdita, divulgazione o alterazione indebita, in conformità all’art. 32 del GDPR.

Helios42

Professionisti dell'investigazione

Helios 42 è stata fondata nel 2023 da Piergiuseppe Cananzi,

Colonnello della Guardia di Finanza (r) con esperienza investigativa economico-finanziaria,

in particolare nel settore delle truffe e delle frodi.

Licenza del Prefetto

Helios42 è in possesso della Licenza Investigativa

nr. 14858/2024, rilasciata dal Prefetto di Milano ed è abilitata a svolgere:

bottom of page